DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 718 / DGR del 14/06/2022
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 718 / DGR del 14/06/2022 - Proroga in materia di gestione della
fauna ittica e regolamentazione dell'attività di pesca dilettantistico-sportiva. Si riporta nota integrale
giunta regionale XI legislatura
Proposta n. 1001 / 2022
PUNTO 38 DELL’ODG DELLA SEDUTA DEL 14/06/2022
ESTRATTO DEL VERBALE
Presidente
|
Luca Zaia
|
Assente
|
Vicepresidente
|
Elisa De Berti
|
Presente
|
Assessori
|
Gianpaolo E. Bottacin
|
Presente
|
|
Francesco Calzavara
|
Presente
|
|
Federico Caner
|
Presente
|
|
Cristiano Corazzari
|
Presente
|
|
Elena Donazzan
|
Assente
|
|
Manuela Lanzarin
|
Presente
|
|
Roberto Marcato
|
Presente
|
Segretario verbalizzante
|
Lorenzo Traina
|
|
XI Legislatura
OGGETTO: Proroga fino al 31 dicembre 2022 dell'efficacia di quanto disposto con DGR n. 1520 del 22/10/2019, DGR n. 43 del 21/01/2020, DGR n. 1737 del 15/12/2020 e DGR n. 1801 del
15/12/2021 in materia di gestione della fauna ittica e regolamentazione dell'attività di pesca dilettantistico-sportiva.
NOTE PER LA TRASPARENZA:
Con il presente provvedimento viene disposta la proroga dell’efficacia di quanto disposto con DGR n. 1520 del 22/10/2019, DGR n. 43 del 21/01/2020, DGR n. 1737 del 15/12/2020 e DGR n. 1801 del 15/12/2021,
in materia di immissioni di fauna ittica, gestione degli obblighi ittiogenici e istituzione di zone di divieto di pesca, fino al 31 dicembre 2022, nelle more dell’approvazione della Carta Ittica Regionale al termine della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi della DGR n. 791 del 31 marzo 2009.
Il relatore riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 07 agosto 2018, n. 30, recante “Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25” ha apportato significative modifiche alle norme regionali in materia di caccia e pesca, tra le quali la Legge Regionale 28 aprile 1998,
n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.
L’articolo 1, comma 31, della citata L.R. n. 30/2018 prevede che, “nelle more dell'entrata in vigore della Carta ittica regionale e del regolamento regionale per la pesca, di cui rispettivamente agli articoli 5 e 7 della Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19 come modificati dalla presente legge, restano in vigore le Carte ittiche provinciali e i regolamenti provinciali per la pesca, questi ultimi anche ai fini di cui agli articoli 12, 13, 14 e 33 della medesima legge regionale”.
La Giunta Regionale, con deliberazione n. 1079 del 30 luglio 2019 ha stabilito che il regime transitorio previsto dall'articolo 11, comma 1 della L.R. n. 30/2018, in forza del quale le province e la Città metropolitana di Venezia hanno continuato ad esercitare le funzioni già conferite agli stessi Enti fino alla conclusione del riordino normativo e organizzativo, trovasse applicazione sino alla data del 30 settembre 2019.
Pertanto, dalla data del 01 ottobre 2019 è entrato in vigore, con piena efficacia, il Regolamento Regionale 28 dicembre 2018, n. 6, per la pesca e l’acquacoltura che ha sostituito i previgenti regolamenti provinciali. Per quanto riguarda la Carta Ittica Regionale, in considerazione del riordino delle funzioni in materia di caccia e pesca e di quanto previsto all’articolo 5 della L.R. n. 19/1998, la Regione Veneto si sta dotando di tale importante piano di settore finalizzato a programmare e regolamentare la tutela del patrimonio ittico e le attività di pesca sia di tipo professionale sia di tipo amatoriale, dilettantistico e sportivo, nonché le attività di acquacoltura, su tutte le acque interne e marittime interne del territorio regionale.
La Giunta Regionale, con D.G.R. n. 1519 del 22 ottobre 2019, ha approvato il Documento Preliminare e il Rapporto Ambientale Preliminare della Carta Ittica Regionale, quali documenti previsti dalla Fase 1) della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) per Piani e Programmi di competenza regionale di cui all’Allegato A) della D.G.R. n. 791 del 31 marzo 2009.
Successivamente, la Giunta Regionale, con D.G.R. n. 1042 del 28 luglio 2021, ha provveduto ad adottare, ai fini e secondo quanto previsto dalla Fase 4 - adozione dell'Allegato "A" alla DGR n. 791/2009, gli elaborati costituenti la proposta di Carta Ittica Regionale, ai fini dell'avvio delle consultazioni previste dalla Fase 5 della procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e della D.G.R. n. 791 del 31 marzo 2009.
Le osservazioni pervenute dai portatori di interesse durante la Fase 5 di Consultazione e Partecipazione sono state istruite dall’Autorità procedente e sono state oggetto di verifica e di espressione di parere da
parte dei tecnici valutatori incaricati, comportando delle modifiche ai documenti costituenti la Carta Ittica regionale.
Inoltre, a seguito della variazione dell’assetto normativo di cui ai commi 835, 836, 837 e 838 dell’articolo 1 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, e della successiva integrazione con il comma 837 bis, di cui alla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, conversione del D.L. 30/12/2021 n. 228, relativamente alle attività di immissione di fauna ittica, è risultato necessario effettuare ulteriori modifiche nei testi costituenti la Carta Ittica regionale, che hanno comportato un prolungamento dei tempi per l’approvazione della stessa da parte della Giunta Regionale.
In particolare, il comma 836 del citato articolo 1 della legge n. 234/2021 prevede che “al fine dell'adeguamento al divieto di immissione in natura di specie non autoctone di cui all'articolo 12, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano conformano i rispettivi sistemi di gestione ittica entro centottanta giorni dalla conclusione dei lavori del Nucleo di ricerca e valutazione di cui al comma 835 consentendo l'immissione delle sole specie riconosciute come autoctone dalle rispettive carte ittiche”.
Inoltre, il comma 837 bis del citato articolo 1 della legge n. 234/2021 prevede che “al fine di consentire un’adeguata politica di gestione delle specie ittiche alieutiche, fino al 31 dicembre 2023 non trova applicazione l'articolo 12, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, per le sole disposizioni riguardanti l’immissione in natura di specie non autoctone la cui immissione era autorizzata in data antecedente all'applicazione del decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14 aprile 2020”.
Pertanto, nelle more dell’approvazione della Carta Ittica Regionale, al termine dell’espletamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, continuano a mantenere la loro efficacia fino alla data di approvazione della Carta Ittica Regionale le disposizioni delle Carte Ittiche Provinciali e dei Piani di miglioramento della pesca approvati dalle Province, limitatamente alle parti che non siano in contrasto con quanto previsto dal Regolamento Regionale 28 dicembre 2018, n. 6, così come previsto dall’articolo 1, comma 31, della L.R. n. 30/2018.
In considerazione degli adempimenti amministrativi sopra descritti, la Giunta Regionale, con deliberazione
n. 1520 del 22 ottobre 2019, ha stabilito che, nelle more dell’approvazione della Carta Ittica Regionale e fino al 31 dicembre 2020:
• le autorizzazioni per le semine di specie ittiche ai fini della pesca sportiva e dilettantistica nonché per l’assolvimento degli obblighi ittiogenici, di cui all’articolo 30 del Reg. reg. n. 6/2018, possano essere rilasciate in base ai criteri già definiti dalle Carte Ittiche Provinciali e dei Piani di miglioramento della pesca;
• a garanzia della tutela dei popolamenti originari della specie Trota marmorata, Salmo trutta marmoratus, gli esemplari devono provenire da Impianti ittiogenici specializzati a ciclo completo di produzione, a partire da riproduttori selezionati su base genetica, catturati nel bacino idrografico di riferimento (Bacino Adige, Bacino Brenta-Astico e Bacino Piave-Sile-Livenza);
• sia confermata in capo all’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario, ai sensi e per gli effetti della L.R. 28/11/2014, n. 37, la gestione degli obblighi ittiogenici prescritti agli utenti di derivazioni idrauliche in base al R.D. n. 1604 dell’8.10.1931, con le stesse modalità già applicate nell’ultimo quinquennio, nonché garantendo i medesimi livelli di qualità nel controllo delle forniture di materiale ittico, per tutte le acque regionali, con l’esclusione del territorio della provincia di Belluno, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 9, comma 2, della L.R. n. 30/2018;
• siano confermate le metodologie di calcolo per la quantificazione degli obblighi ittiogenici approvate con D.G.R. n. 1381 del 17/07/2012 quali metodologie da applicare per le attività di cui al precedente punto 3).
Per gli stessi motivi, sempre nelle more dell’approvazione della Carta Ittica Regionale, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 43 del 21 gennaio 2020, ha stabilito di istituire, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, della L.R. n. 19/1998, così come modificato con L.R. n. 30/2018, le zone di divieto di pesca con validità fino al 31 dicembre 2020 nei corsi d’acqua e nei corpi idrici richiamati in premessa e descritti nel dettaglio nell’elenco allegato allo stesso provvedimento per farne parte integrante.
Successivamente la Giunta Regionale con i seguenti provvedimenti:
- deliberazione n. 1737 del 15 dicembre 2020, ha stabilito di prorogare l’efficacia di quanto stabilito con deliberazione n. 1520 del 22 ottobre 2019 e con deliberazione n. 43 del 21 gennaio 2020, fino al 31 dicembre 2021, nelle more dell'approvazione della Carta Ittica Regionale;
- deliberazione n. 1801 del 15 dicembre 2021, ha stabilito di prorogare l’efficacia di quanto stabilito con deliberazione n. 1520 del 22/10/2019 e con deliberazione n. 43 del 21/01/2020, fino al 30 giugno 2022, nelle more dell'approvazione della Carta Ittica Regionale.
Per tali motivi, in considerazione del perdurare delle condizioni e delle motivazioni dettagliatamente esposte nelle premesse, vi è la necessità di prorogare gli effetti di quanto disposto con le citate deliberazioni fino al 31 dicembre 2022, nelle more dell'approvazione della Carta Ittica Regionale al termine della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.).
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 28 aprile 1998, n.19; VISTA la legge regionale 07 agosto 2018, n. 30 VISTO il Regolamento Regionale 28 dicembre 2018, n. 6;
VISTA la D.G.R. n. 1079 del 30 luglio 2019;
VISTA la D.G.R. n. 1520 del 22 ottobre 2019;
VISTA la D.G.R. n. 43 del 21 gennaio 2020;
VISTA la D.G.R. n. 1737 del 15 dicembre 2020;
VISTA la D.G.R. n. 1801 del 15 dicembre 2021;
VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DELIBERA
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prorogare l’efficacia di quanto stabilito con deliberazione n. 1520 del 22 ottobre 2019 fino al 31 dicembre 2022 nelle more dell'approvazione della Carta Ittica Regionale, al termine della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), con particolare riferimento ai seguenti punti:
• le autorizzazioni per le semine di specie ittiche ai fini della pesca sportiva e dilettantistica nonché per l’assolvimento degli obblighi ittiogenici, di cui all’articolo 30 del Reg. reg. n. 6/2018, possano essere rilasciate in base ai criteri già definiti dalle Carte Ittiche Provinciali e dai Piani di miglioramento della pesca;
• a garanzia della tutela dei popolamenti originari della specie Trota marmorata, Salmo trutta marmoratus, gli esemplari devono provenire da Impianti ittiogenici specializzati a ciclo completo di produzione, a partire da riproduttori selezionati su base genetica, catturati nel bacino idrografico di riferimento (Bacino Adige, Bacino Brenta-Astico e Bacino Piave-Sile-Livenza);
• sia confermata in capo all’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario, ai sensi e per gli effetti della L.R. 28/11/2014, n.37, la gestione degli obblighi ittiogenici prescritti agli utenti di derivazioni idrauliche in base al R.D. n. 1604 dell’8.10.1931, con le stesse modalità già applicate nell’ultimo quinquennio, nonché garantendo i medesimi livelli di qualità nel controllo delle forniture di materiale ittico, per tutte le acque regionali, con l’esclusione del territorio della provincia di Belluno, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 9, comma 2, della L.R. n. 30/2018;
• siano confermate le metodologie di calcolo per la quantificazione degli obblighi ittiogenici approvate con D.G.R. n. 1381 del 17/07/2012 quali metodologie da applicare per le attività di cui al punto precedente;
3. di prorogare la validità delle zone di divieto di pesca istituite con deliberazione n. 43 del 21 gennaio 2020, fino al 31 dicembre 2022 nelle more dell'approvazione della Carta Ittica Regionale, al termine della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);
4. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente provvedimento;
5. di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale f.to - Dott. Lorenzo Traina